Termini Assicurativi (Glossario)

Abbiamo voluto dedicare un'area alla terminologia assicurativa, perchè è importante capire cosa si legge, soprattutto nel nostro settore. Abbiamo inserito un glossario della terminologia generale delle assicurazioni, in cui le parole sono suddivise per lettere alfabetiche ed un glossario delle polizze vita, suddiviso per argomenti che riporta i termini tecnici usati nella documentazione contrattuale.

AGENTE DI ASSICURAZIONE

Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni , alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP.

AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO)

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore. Siccome l’aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l’assicuratore, quest’ultimo può recedere dal contratto.

ARBITRATO

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

ASSICURATO

In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute.

ASSICURATORE

v. Impresa di assicurazione.

ASSICURAZIONE (ATTIVITA’ ASSICURATIVA)

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione è l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché egli sa che, in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

ESEMPIO
Se si assicurano beni contro il rischio di furto per una somma pari a 200 milioni, al momento del sinistro che ha provocato un danno di 100 milioni può risultare che il valore dei beni sia pari a 250 milioni, superiore quindi al valore assicurato.

Valore assicurato

Valore assicurabile

Danno subito

Danno indennizzato

200 250 100 100
250 250 300 200

A prescindere dalla differenza fra valore assicurabile e valore assicurato, l’assicuratore indennizza – entro il limite massimo del valore assicurato – il danno subito dall’assicurato, senza le riduzioni conseguenti alla applicazione della regola proporzionale.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO

Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.

ESEMPIO
Assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore pari a 200 milioni (valore assicurato), con indicazione nella polizza di un valore dei beni assicurati pari a 250 milioni (valore assicurabile). Al momento del sinistro, che ha provocato un danno di 100 milioni, può risultare che il valore effettivo dei beni (300 milioni) sia superiore al valore indicato in polizza (250 milioni).

Valore assicurato

Valore dichiarato

Valore al momento del sinistro

Danno subito

Danno indennizzato

200 250 300 100 83

Il danno indennizzato, in questo caso, è inferiore al danno subito dall’assicurato. Trova infatti applicazione la regola proporzionale secondo cui, per la determinazione dell’indennizzo, il danno subito viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore dichiarato e valore dei beni al momento del sinistro: 100 x (250 : 300) = 83 milioni.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

ESEMPIO
Assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore pari a 200 milioni (valore assicurato). Al momento del sinistro, che provoca un danno di 100 milioni, può risultare che il valore effettivo dei beni sia pari a 250 milioni (valore assicurabile).

Valore assicurato

Valore assicurabile

Danno subito

Danno indennizzato

200 250 100 80

Il danno indennizzato è, in questo caso, inferiore al danno subito. Trova infatti applicazione la regola proporzionale, secondo cui, nella determinazione dell’indennizzo, il danno subito viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore dei beni al momento del sinistro: 100 x (200 : 250) = 80 milioni.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare – nei limiti della somma garantita - un terzo (beneficiario) nel caso in cui l’assicurato non adempia gli obblighi previsti da un contratto o da una norma, successivamente rivalendosi verso l’assicurato stesso. L’assicurazione cauzioni svolge la medesima funzione giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle fideiussioni bancarie.

ASSICURAZIONE DEL CREDITO

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare : la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc..

ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l’intervento di un avvocato e quelle processuali.

ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO

Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l’assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore.

ASSICURAZIONE FURTO

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

ASSICURAZIONE INCENDIO

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a garantire all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un'invalidità permanente e un'inabilità temporanea a svolgere un'attività lavorativa oppure la morte.

ASSICURAZIONE INVALIDITA’ DA MALATTIA

v. Assicurazione malattia

ASSICURAZIONE KASKO

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.

ASSICURAZIONE MALATTIA

Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea a svolgere un’attività lavorativa.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO

Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).

ASSICURAZIONE PLURIMA

Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l’assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diversecontratti di assicurazione che sono volti a garantire l’assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l’automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

ASSICURAZIONE TRASPORTI

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni ai corpi si parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate. L'assicurazione trasporti copre anche le responsabilità connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la responsabilità del vettore).

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI ALLA PERSONA

Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità da malattia.

ASSICURAZIONI DEL PATRIMONIO (O ASSICURAZIONI DI SPESE)

Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).

ASSICURAZIONI DI COSE

Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

ASSICURAZIONI SULLA VITA

Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

ATTESTATO DI RISCHIO

Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.

BANCASSICURAZIONE

Termine utilizzato per riferirsi a quell’insieme di rapporti che possono intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari.

BENEFICIARIO

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.

BONUS-MALUS

Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che l’assicurato abbia o meno provocato sinistri.

BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE

Soggetto che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell’agente, non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP.

CAPITALE ASSICURATO

Nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.

CAPITALIZZAZIONE

Contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare, dopo un certo numero di anni (non meno di cinque), una somma di danaro rivalutata annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a fronte del versamento di premi unici o premi periodici da parte del contraente. Il contratto di capitalizzazione si differenzia dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato.

CARENZA (PERIODO DI)

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.

CARICAMENTI

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.

CARTA VERDE

Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria rc auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

La carta verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto rc auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. E’ obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.

COASSICURAZIONE

Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l’indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza.

COMUNICAZIONE COMMERCIALE

Qualsiasi forma di comunicazione destinata, direttamente o indirettamente, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE

Meglio conosciuto con il nome di "modulo blu", è il documento con il quale è possibile effettuare la denuncia di un sinistro nell’assicurazione obbligatoria rc auto. Lo stesso modulo consente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CID (Convenzione Indennizzo Diretto) qualora:

 

  1. il sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole);
  2. dal sinistro non siano derivati danni alla persona oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso;
  3. siano stati indicati i nomi delle parti (assicurato e/o conducente) e delle imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente;
  4. risultino riportate le targhe dei veicoli;
  5. siano state descritte le modalità dell’incidente;
  6. il modulo sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti.

CONSUMATORE

Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

CONTRASSEGNO

Nell’assicurazione obbligatoria rc auto, è il documento rilasciato dall’assicuratore contenente il nome della impresa di assicurazione, l’indicazione del numero di targa del veicolo o del numero di telaio del ciclomotore e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo assicurato ed ha lo scopo di agevolare l’accertamento dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione da parte delle autorità competenti, nonché l’identificazione dell’impresa di assicurazione da parte dei terzi danneggiati.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "IN LINEA"

Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

CONTROASSICURAZIONE

Clausola contrattuale tipica delle assicurazioni sulla vita che prevede una garanzia specifica a completamento della garanzia base del contratto. Più precisamente, nella polizza caso vita, la clausola di controassicurazione consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l’assicurato muoia durante il periodo di differimento.

CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO (CID)

Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore dell’assicurazione obbligatoria rc auto con lo scopo di consentire all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende più rapido il risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell’incidente siano stati coinvolti due veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole sono esclusi dall’accordo) e non vi siano feriti oppure danni alle cose trasportate, indumenti ed effetti d’uso. Inoltre i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "modulo blu", ossia la constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli coinvolti, le circostanze dell’incidente.

COOKIE (TEMOIN DE CONNEXION)

Letteralmente "biscotto". Si tratta di un programma inviato da un server internet al browser di un computer; il cookie è in grado di registrare i comportamenti dell'utente sul web (per esempio quali siti sono stati visitati o quali acquisti sono stati effettuati); questi dati vengono spediti al web server. Molti browser possono segnalare l'arrivo del cookie e decidere se accettarli o respingerli, a seconda delle indicazioni che vengono fornite dall'utente.

DANNO

Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

DANNO BIOLOGICO (O ALLA SALUTE)

Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.

DANNO MORALE

Danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato).

DATI A CARATTERE PERSONALE

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

DIARIA

Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

DIFFERIMENTO (PERIODO DI)

Il periodo di differimento rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza caso vita ed il momento in cui l’assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la rendita.

DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)

Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DISDETTA

Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.